ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE denominata reteOMNIA onlus
Lanno duemidodici, il mese di febbraio, il giorno uno, i Signori:
1. Rabita Giuseppe, nato a .............. il ........., ivi residente in via ...... ........, .. Cod. Fisc. ...........
2. Zagarella Salvatore, nato a ..........il .........., residente a ............... in ......................, . Cod. Fisc. .....................
3. Cosenza Carmelo, nato a ............... il ........., residente a ............... in via ........... Cod. Fisc. ................ .
Mediante questatto, convengono e stipulano quanto segue.
È costituita lAssociazione di Promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata reteOMNIA onlus il cui scopo è:
- la costruzione di una rete di computer a banda larga nel territorio Italiano
- lo sviluppo dellutilizzo di reti di computer, con particolare riferimento alle reti internet;
- la diffusione della cultura dellinformatica tra gli enti ecclesiastici, le aggregazioni ecclesiali, i cittadini e le aziende;
- la tutela dei diritti delle persone;
- la promozione della qualità della vita della cittadinanza.
La disciplina dellassociazione è contenuta nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.
Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea, che dovrà svolgersi entro il 30 Giugno 2012., i membri del Consiglio Direttivo sono:
Presidente dellAssociazione viene nominato il Signor Rabita Giuseppe
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nellordine:
seguono firme
1
. (Firma)
2
..................... (Firma)
3
.
. (Firma)
Piazza Armerina 1 febbraio 2012
STATUTO DELLASSOCIAZIONE RETEOMNIA
Art. 1 Denominazione e sede dellassociazione
1. È costituita lAssociazione RETEOMNIA
2. LAssociazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
3. Lattività dellAssociazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla L. n. 383/200, dal codice civile e dalla l.r. n. 28/1996.
4. LAssociazione ha sede in Piazza Armerina (En), via La Bella, 3.
Art. 2 Scopi dellAssociazione
1. LAssociazione persegue i seguenti scopi:
- la costruzione di una rete di computer a banda larga nel territorio Italiano;
- lo sviluppo dellutilizzo di reti di computer, con particolare riferimento alle reti internet;
- la diffusione della cultura dellinformatica tra la diffusione della cultura dellinformatica tra gli enti ecclesiastici, le aggregazioni ecclesiali, i cittadini e le aziende;
- la tutela dei diritti delle persone;
- la promozione della qualità della vita della cittadinanza.
2. LAssociazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.
Art. 3 Attività dellAssociazione
1. LAssociazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere tutte le attività ritenute necessarie, purché consentite dalle norme dellordinamento giuridico della Repubblica Italiana.
2. LAssociazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
3. LAssemblea dovrà approvare appositi regolamenti interni per disciplinare lesercizio delle attività dellAssociazione.
Art. 4 Requisiti di ammissione
1. LAssociazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Lammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto e i regolamenti dellAssociazione.
3. È esclusa una partecipazione temporanea allAssociazione.
Art. 5 Diritti e doveri dei soci
1. LAssociazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e leventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dallassociazione previa disdetta (90 gg).
4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare allattività dellAssociazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dellAssociazione.
Art. 6 Esclusione del socio
1. Chiunque aderisce allAssociazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. Lesclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato allinteressato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere allAssemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.
Art. 7 Risorse economiche dellAssociazione
1. LAssociazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quota associativa, se prevista dallAssemblea;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dellAssociazione;
- contributi degli aderenti per spese relative alle finalità istituzionali dellassociazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare lattivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
2. Limporto della quota associativa, se deliberata dellAssemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Laderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dellAssociazione.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellAssociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8 Bilancio dellAssociazione
1. Lanno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dallAssemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dellAssociazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato, pubblicati nel server web e trasmessi per mezzo del server di e-mail.
5. Leventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività statutariamente previste.
Art. 9 Organi dellAssociazione
1. Gli organi dellAssociazione sono:
- lAssemblea dei soci;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente
- il Revisore dei conti
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
Art. 10 Assemblea dei soci
1. LAssemblea è composta da tutti gli aderenti allAssociazione.
2. LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
3. LAssemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta allanno per lapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. LAssemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario.
4. LAssemblea viene convocata mediante comunicazione scritta, preferibilmente in formato e-mail, spedita ai singoli soci può, inoltre, essere convocata mediante lausilio di strumenti informatici. La convocazione deve contenere lindicazione del luogo, delle modalità, del giorno, dellora della riunione e degli argomenti trattati.
5. LAssemblea può tenersi anche mediante linterconnessione informatica dei soci, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In tal caso, il verbale dellAssemblea deve essere portato a conoscenza, mediante luso della posta elettronica, di ciascun socio, perché questi possa approvarlo. A tal fine, lAssemblea dovrà deliberare un apposito regolamento interno in cui si individueranno le modalità, le garanzie e tutti gli altri aspetti ritenuti meritevoli di essere disciplinati.
6. LAssemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dellAssociazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale.
7. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di 1 delega.
8. Delle riunioni dellAssemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dellAssociazione, in libera visione a tutti i soci.
Art. 11 LAssemblea Ordinaria
1. LAssemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. LAssemblea ordinaria:
- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge il Revisore dei conti;
- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dellAssociazione
- predisposti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dellAssociazione.
Art. 12 LAssemblea Straordinaria
1. LAssemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dellAssociazione.
2. LAssemblea straordinaria:
- modifica lo statuto dellassociazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dellAssociazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Il cambiamento della sede dellAssociazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo
1. LAssociazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre componenti eletti dallAssemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dellAssociazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 volta lanno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un consigliere. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con lintervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- sottoporre allapprovazione dellAssemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dellAssociazione da sottoporre allAssemblea ordinaria
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dallAssemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone lattività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dellAssociazione.
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone lart 5 del presente statuto, lesclusione del socio
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare lAssemblea ordinaria per la rielezione dellintero Consiglio Direttivo.
Art. 14 Il Presidente dellAssociazione
1. Il Presidente dellAssociazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede lAssemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dallAssemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente lAssociazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge lordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dallAssemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito allAttività compiuta.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato allesercizio delle sue funzioni.
Art. 15 Il Revisore dei conti
1. LAssemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, il Revisore dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dellAssociazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Lincarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.
Art. 16 Lo scioglimento dellassociazione
1. Lo scioglimento dellAssociazione è deliberato dallAssemblea straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci. Il Patrimonio residuo dellEnte deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 17 Disciplina residuale
1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
Piazza Armerina 1 febbraio 2012
Il Presidente
Giuseppe Rabita